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Enpam, integrazione svincolata dall'istanza

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Sabato 16 Marzo 2013


L'integrazione al minimo della pensione di reversibilità scatta dal momento in cui matura il diritto all'assegno e non da quello della domanda. La Corte di cassazione, con sentenza 6509/2013, ha confermato le decisioni dei giudici di merito per quanto riguarda il ricorso dell'Enpam, la Cassa dei medici, secondo cui l'integrazione al minimo decorre al momento di presentazione della domanda da parte del beneficiario.
L'articolo 7 della legge 544/88 prevede – ricoscruisce la Cassazione – l'automatismo dell'integrazione al minimo al verificarsi del presupposto e in presenza del requisito reddituale. Il diritto non è condizionato dall'invio della domanda.
L'orientamento consolidato della Cassazione è il seguente: «la distinzione tra momento perfezionativo del diritto e momento di decorrenza del trattamento previdenziale comporta che, ai fini della determinazione delle componenti del trattamento pensionistico e del relativo importo, occorre riferirisi al primo di detti momenti» (sentenza 19849/2003).
La Cassazione sostiene «la natura previdenziale del'integrazione» che ha la funzione di assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita. In presenza dei requisiti l'integrazione non può «essere sottoposta al l'ulteriore» presupposto del la domanda.
L'articolo 7 della legge 544 ha stabilito che le prestazioni pensionistiche fornite dalle Casse non possono essere inferiori al trattamento minimo previsto dal Fondo lavoratori dipendenti. La previsione è però condizionata – nel se e nel quanto – agli equilibri finanziari della Cassa. Conclude la Cassazione: è onere dell'Enpam provare e allegare «in maniera specifica e adeguata, la sussistenza del complesso di circostanze idonee a integrare il fatto impeditivo». Il principio è stato affermato dalla Suprema corte nel 2004, con la sentenza 5143. «Nel caso in esame, nulla in proposto è stato allegato», conclude la Cassazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 16 Marzo 2013
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